DETRAIBILITA’ DELL’ IVA
L’articolo 83, commi da 28-bis a 28-quater, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in seguito
decreto-legge) ha introdotto rilevanti novità in materia di prestazioni
alberghiere e di ristorazione, ai fini sia dell’IVA che delle imposte sul
reddito.
Per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto è stato modificato
l’articolo 19-bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, eliminando la previsione di indetraibilità oggettiva
disposta per le prestazioni in esame.
L’ intervento normativo è stato realizzato al fine di eliminare il
contrasto tra la normativa nazionale e l’articolo 168 della direttiva
2006/112/CE del 28 novembre 2006 che aveva indotto la commissione UE ad
attivare la procedura di infrazione n. 2006/5040.
Si rammenta, peraltro, che la norma italiana che limitava il diritto
alla detrazione era stata già oggetto di modifiche che ne avevano ridotto
l’ambito di applicazione.
L’articolo 19-bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633
del 1972, vigente fino al 31 dicembre 2006, prevedeva, in linea generale,
l’indetraibilità dell’Iva per le prestazioni alberghiere e le
somministrazioni di alimenti e bevande - nonché per le prestazioni di
trasporto di persone - con un ristretto numero di eccezioni, limitate alle
ipotesi in cui le prestazioni alberghiere e di somministrazione formassero
oggetto dell’attività propria dell’impresa, o fossero effettuate nei
confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti
a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e per le somministrazioni
commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendali.
Il comma 304 dell’articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge
finanziaria 2007), modificando l’articolo 19-bis1, lett. e)
aveva escluso dalla previsione di indetraibilità oggettiva (nella misura
del 50 per cento per il 2007 ed in misura piena per il 2008) le
prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande
inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei
giorni di svolgimento degli stessi.
L’articolo 83, comma 28-bis, del decreto-legge ha ora soppresso
del tutto, per le prestazioni in esame, la previsione di indetraibilità
oggettiva che, pertanto, opera esclusivamente per le prestazioni di
trasporto di persone, "salvo che formino oggetto dell’attività propria
dell’impresa".
Venuta meno la limitazione oggettiva, l’imposta relativa alle
prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile, sulla base dei
principi generali dettati dell’articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972,
nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che
consentono l’esercizio del diritto.
La detrazione dell’imposta pagata sulle prestazioni in esame presuppone
il possesso della fattura la quale, pertanto, deve essere espressamente
richiesta, non oltre il momento di effettuazione delle stesse, atteso che
le prestazioni alberghiere e le somministrazione di alimenti e bevande
sono menzionate tra le operazioni per le quali l’emissione del documento è
obbligatoria solo se richiesta dal cliente (articolo 22, primo comma, n.
2).
La annotazione di tali fatture nel registro degli acquisti può essere
operata con modalità semplificate, se l’importo delle stesse non è
superiore a 154,94 euro. L’articolo 6 del D.P.R. n. 695 del 1996 consente,
infatti, in tale ipotesi, di registrare in luogo delle singole fatture un
documento riepilogativo nel quale sono indicati i numeri attribuiti alle
singole fatture dal destinatario, l’ammontare complessivo delle operazioni
e l’ammontare dell’imposta.
Nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia
fruita da un soggetto diverso dall’effettivo committente del servizio, ai
fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche
l’intestazione di tale soggetto. Ad esempio il datore di lavoro potrà
detrarre l’imposta relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in
trasferta qualora risulti cointestatario della fattura. Analogamente nel
caso in cui il cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione del
professionista, la fattura deve essere intestata anche a quest’ultimo per
consentirgli di detrarre l’imposta addebitata.
Le modifiche introdotte dal decreto-legge in materia di IVA non
riguardano, tuttavia, le prestazioni alberghiere e di ristorazione
qualificabili come spese di rappresentanza, secondo le definizioni
adottate ai fini delle imposte sul reddito, per le quali continua a
trovare applicazione la specifica previsione di indetraibilità di cui
all’articolo 19-bis1, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Secondo quanto previsto dall’articolo 83, comma 28-ter, del
decreto-legge, la detrazione può essere operata per le prestazioni
alberghiere e di ristorazione effettuate a decorrere dal 1° settembre
2008. Per determinare il momento di effettuazione dell’operazione occorre
fare riferimento alla regola di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del
1972, che lo individua, per le prestazioni di servizi, all’atto del
pagamento del corrispettivo o, se precedente, al momento di emissione
della fattura e che collegano a tale momento, da un lato, l’esigibilità
dell’imposta e, dall’altro, la nascita del diritto alla detrazione
(articolo 19, primo comma, del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972).
DEDUCIBILITA’ AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
In materia di imposte sul reddito, l’articolo 83, comma 28-quater,
del decreto-legge, al contrario, introduce restrizioni alla deducibilità
dei costi sostenuti per prestazioni alberghiere e di ristorazione. A tal
fine modifica l’articolo 54, comma 5 del TUIR, concernente la
determinazione del reddito di lavoro autonomo e l’articolo 109, comma 5,
del medesimo testo unico, concernente la determinazione del reddito
d’impresa.
Determinazione del reddito di lavoro autonomo
A seguito della modifica apportata dal decreto-legge, l’articolo 54,
comma 5, primo periodo, del TUIR risulta così formulato: "Le spese
relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e
bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per
un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare
dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.".
In materia di reddito di lavoro autonomo, l’articolo 54, comma 5, del
TUIR già poneva un tetto alla deducibilità di tali spese, per l’ipotesi in
cui le stesse fossero sostenute direttamente dal professionista. In
particolare, la deduzione era consentita nel limite del 2 per cento
dell’ammontare complessivo dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
A seguito della riformulazione del richiamato comma 5, ad opera del
decreto-legge, è previsto un ulteriore limite di deducibilità, in quanto
si stabilisce che le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande – purché inerenti all’attività
artistica o professionale - rilevano nella determinazione del reddito
nella misura del 75 per cento, anziché del 100 per cento e in ogni caso
per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento
dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta .
Pertanto, l’ammontare del 2 per cento dei compensi rappresenta il
limite massimo entro cui ragguagliare la deduzione, che comunque compete
solo relativamente al 75 per cento dei costi sostenuti, nell’esercizio
dell’arte o della professione, per le prestazioni in questione.
Considerato che la disposizione che limita al 75 per cento la
deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di
alimenti e bevande assume carattere di regola generale, la stessa deve
trovare applicazione anche quando detti costi, essendo sostenuti in
contesti e circostanze particolari, si configurino alla stregua di spese
di rappresentanza. Come è noto, nel quadro delle regole sulla
determinazione del reddito di lavoro autonomo, le spese di rappresentanza
sono oggetto di una disciplina fiscale specifica, contenuta nel comma 5
dell’articolo 54 del TUIR, che ne consente la deducibilità nei limiti
dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Anche se la nuova formulazione del comma 5 non prevede espressamente la
riferibilità della nuova limitazione della deduzione (al 75%) alle spese
di rappresentanza, una interpretazione logico-sistematica della nuova
norma porta a ritenere che la nuova riduzione al 75% debba concorrere con
il limite specifico già previsto per le spese di rappresentanza,
analogamente a quanto previsto, in linea generale, dal primo periodo del
comma 5 in discorso in relazione alla concorrenza del limite del 75% del
costo con il tetto massimo rappresentato dal 2% dei compensi.
Si ritiene quindi che la limitazione al 75 per cento della deducibilità
dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e
bevande debba trovare generale applicazione, a prescindere dalla finalità
per cui la spesa relativa venga sostenuta.
Il costo sostenuto, deducibile entro il limite teorico del 75 per
cento, nel caso in cui si configuri come spesa di rappresentanza deve
rispettare anche l’ulteriore parametro segnato dall’1 per cento dei
compensi ritratti nel periodo d’imposta.
Analogamente, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la
partecipazione a convegni, congressi e simili dovranno essere assunte
nella misura del 75 per cento e saranno ammesse in deduzione, ai sensi del
medesimo comma 5 dell’articolo 54, nel limite del 50 per cento (in
sostanza, occorre calcolare il 50 per cento del 75 per cento del costo
relativo).
Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 112 non interessano le
spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del
professionista e da questi addebitate in fattura, le quali restano quindi
interamente deducibili. In tal caso infatti, così come, in base alla
formulazione del secondo periodo del comma 5 dell’articolo 54, non opera
il limite rappresentato dal 2 per cento dei compensi, allo stesso modo non
si applica il nuovo limite del 75 per cento.
Sono altresì escluse dal limite di deducibilità del 75 per cento le
spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai
dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi, disciplinate dal
successivo comma 6 dell’articolo 54, le quali restano deducibili secondo i
criteri speciali dettati dall’articolo 95, comma 3, del TUIR, in materia
di spese per prestazioni di lavoro.
Determinazione del reddito d’impresa
Anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa è introdotta
una riduzione, nella medesima percentuale del 75 per cento, alla
deducibilità dei costi sostenuti in relazione alle prestazioni in esame.
Allo scopo il comma 28-quater, lett. a), modifica l’articolo 109,
comma 5, del TUIR, aggiungendo, infine, il seguente periodo "Fermo
restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande,
diverse da quelle di cui al comma 3, dell’articolo 95, sono deducibili
nella misura del 75 per cento".
Poiché la norma fa salve le disposizioni dei precedenti commi
dell’articolo 109, si deve ritenere che – anche ai fini della
determinazione del reddito d’impresa - il limite del 75 per cento non
deroghi agli ordinari criteri di inerenza che presiedono alla
determinazione del menzionato reddito d’impresa, ma rappresenti il limite
massimo di deducibilità delle spese in esame.
La limitazione della deduzione al 75 per cento opera, in analogia a
quanto chiarito in tema di lavoro autonomo, anche in relazione alle spese
che si configurano quali costi di rappresentanza, sempreché le stesse
possano essere comunque ammesse in deduzione, alla luce dei criteri
stabiliti dall’articolo 108, comma 2, del TUIR.
Dalla limitazione al 75 per cento restano invece escluse, per espressa
previsione normativa, le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di
lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinate
dall’articolo 95, comma 3, del TUIR.
Il comma 28-quinquies dell’articolo 83 del decreto-legge n. 112
prevede che le modifiche agli articoli 54 e 109 del TUIR decorrono dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 ma
specifica che occorre tener conto dei nuovi limiti di deducibilità già
nella determinazione degli acconti dovuti per il 2009. Pertanto l’imposta
del periodo precedente, in base al quale è calcolato l’acconto, deve
essere determinata tenendo conto del minor costo deducibile previsto per
le spese in esame.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i
principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente
osservati dagli uffici.