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Il
decreto sulle liberalizzazioni del Governo Monti prevede l’inserimento dell’articolo 2463-bis in aggiunta a quanto previsto attualmente dal Codice civile in materia di costituzione delle società a responsabilità limitata.Costituzione:
costituzione senza l'intervento di un notaio, mediante la comunicazione unica telematica al Registro delle imprese. La società è esonerata dal pagamento dei diritti di segreteria e di bollo. Nell’ atto devono essere indicati gli elementi previsti dall'articolo 2463 del Codice civile, oltre all'attestazione del possesso dei requisiti di età e l'ammontare del capitale versato. Inoltre nella denominazione deve risultare che si tratta di «società semplificata a responsabilità limitata».Requisiti dei soci: per poter costituire una srl semplificata i soci devono avere una età inferiore ai 35 anni. Al compimento dei 35 anni il socio deve recedere (diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale) o procedere a trasformare la società. In ultima istanza ove non si provveda la società dovrà essere posta in liquidazione.
Capitale: non è previsto un capitale minimo ma solo l’importo simbolico di un euro.
Disciplina: si applica la attuale disciplina della Srl e la relativa limitazione delle responsabilità
Fisco: Srl semplificata rientra tra i soggetti Ires (imposta sul reddito delle società).
